Le Pubbliche amministrazioni, con cadenza annuale, devono pubblicare l’ammontare complessivo dei debiti e del numero delle imprese loro creditrici. È quanto ha specificato l’Anac, con Atto a firma del Presidente del 18 settembre 2024, in un parere richiesto da un’Amministrazione ministeriale.
L’Autorità Nazionale Anticorruzione, riprendendo l’articolo 33 del decreto legislativo n. 33/2013, ha ricordato come si tratta di “dati complessivi che confermano la particolare attenzione che il legislatore presta al grave fenomeno dei ritardati pagamenti delle pubbliche amministrazioni, interpretando la trasparenza come strumento utile alla emersione e alla riduzione di tale criticità”.
Per garantire un’interpretazione coerente delle disposizioni del citato articolo 33, l’Autorità, richiamando il DPCM 22 settembre 2014 e la Circolare n. 3 MEF – RGS – Prot. 2565 del 14/01/2015, ha escluso dall’ambito di applicazione della disciplina in esame le seguenti fattispecie: i debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore; nonché i pagamenti a titolo di risarcimento del danno, compresi quelli effettuati da un assicuratore.
“Pertanto – scrive l’Anac – nella sottosezione Indicatore di tempestività dei pagamenti/ammontare complessivo dei debiti occorre indicare l’ammontare complessivo del debito maturato dall’amministrazione, comprensivo di tutti i tipi di debito fatte salve le due fattispecie specificamente, escluse nella circolare sopra richiamata nonché il numero delle imprese creditrici, intese come tutti i soggetti che svolgono attività d’impresa e che vantano crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni/enti. Dirimente, infatti, per ricomprendere un soggetto tra le imprese creditrici è l’esercizio di una attività d’impresa e l’esistenza di un credito”.