PNRR, il principio DNSH e l’analisi dei rischi Climatici. Il Vademecum per i Soggetti Attuatori delle misure del MASE

Il documento che pubblichiamo intende fornire indicazioni operative e metodologiche ai Soggetti Attuatori

delle misure PNRR del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, ai fini dello svolgimento

dell’analisi dei rischi climatici fisici ai quali può essere esposto un intervento.

Tale analisi rientra fra le verifiche richieste per garantire la conformità di ogni intervento PNRR al

principio DNSH (Do No Significant Harm, ovvero “non arrecare un danno significativo”) e, in

particolare, all’obiettivo dell’Adattamento ai cambiamenti climatici.

Come si dirà meglio, infatti, tutti gli interventi finanziati in ambito PNRR devono rispettare il principio

DNSH, ovvero non devono arrecare un danno significativo ad alcuno dei sei obiettivi previsti dal

regolamento (UE) n. 2020/852 (cd. regolamento Tassonomia):

1. Mitigazione dei cambiamenti climatici

2. Adattamento ai cambiamenti climatici

3. Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine

4. Economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti

5. Prevenzione e riduzione dell’inquinamento

6. Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi

Tra questi obiettivi, l’Adattamento ai cambiamenti climatici risponde alla necessità di assicurare il

maggior grado possibile di resilienza dell’opera ai rischi climatici fisici, quali siccità, alluvioni, ondate

di calore, terremoti, etc.

Come sintetizzato dall’Agenzia Europea per l’Ambiente «“Adattamento” significa anticipare gli

effetti avversi dei cambiamenti climatici e adottare misure adeguate a prevenire o ridurre al minimo

i danni che possono causare, oppure sfruttare le opportunità che possono presentarsi. (…) In

sostanza, l’adattamento può essere inteso come il processo di adeguamento agli effetti attuali e

futuri dei cambiamenti climatici» (nota 1).

Il presente vademecum, riprendendo in modo sintetico i contenuti metodologici dei documenti di

indirizzo in materia di analisi e valutazione dei rischi climatici (nota 2), al paragrafo 1 descrive il principio

DNSH e gli obiettivi tassonomici; al paragrafo 2 analizza nel dettaglio l’analisi dei rischi climatici fisici

negli interventi PNRR distinguendo tra interventi di importo inferiore a 10 milioni di euro (paragrafo

2.1) e interventi di importo pari o superiore ai 10 milioni di euro (paragrafo 2.2). Per ciascuno dei

Nei due suddetti paragrafi vengono forniti suggerimenti operativi per coloro che sono chiamati a

redigere la documentazione progettuale degli interventi PNRR.

NOTE

1 Cfr. “Qual è la differenza tra adattamento e mitigazione?”, sito web dell’Agenzia Europea per l’Ambiente (EEA).

2 Il 24 febbraio 2021 la Commissione ha pubblicato la sua comunicazione su una nuova strategia dell’UE di adattamento ai cambiamenti climatici (COM 2021/82 final). La strategia è una delle azioni chiave individuate nel Green Deal europeo e l’UE, nel suo bilancio a lungo termine per il periodo 2021-2027, ha aumentato l’obiettivo di spesa a favore dell’azione per il clima del 30 %, con l’adattamento come componente chiave. La piattaforma Climate-ADAPT è diventata un punto di riferimento per la diffusione di dati e conoscenze in materia di adattamento e tutti gli Stati membri stanno mettendo in atto una strategia o un piano nazionale di adattamento. In Italia, il Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici (PNACC) è stato adottato con il D.M. n. 434 del 21 dicembre 2023.

da mase.gov.it