Rete SAI. I Decreti di finanziamento dei posti di accoglienza cosiddetti “emergenza Ucraina”

Sono stati firmati i decreti di finanziamento relativi alla proroga delle attività progettuali fino al 31 dicembre 2025 per i posti di accoglienza SAI cosiddetti “emergenza Ucraina”, come disposto dall’art. 20 comma 1 del decreto-legge n. 202 del 27 dicembre 2024.


Sono ammessi al finanziamento senza soluzione di continuità:
– 52 progetti categoria “Ordinari” per complessivi 1.202 posti;
– 58 progetti categoria “Ordinari” per 1.080 posti in ampliamento.


I decreti sono consultabili sul sito del Ministero dell’interno, unitamente all’elenco dei progetti autorizzati alla prosecuzione, ai link di seguito riportati: 
– 52 progetti categoria “Ordinari”;
– 58 progetti categoria “Ordinari”.
Si comunica, altresì, che, ove compatibili, si applicano le disposizioni derogatorie previste dagli articoli 8 dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022.
 
Inoltre, con riferimento alla Rete SAI – Sistema di Accoglienza e Integrazione si comunica che, lo scorso 24 dicembre è stato firmato il decreto di finanziamento degli enti locali interessati dalla prosecuzione delle attività progettuali per il triennio 01 gennaio 2025 – 31 dicembre 2027.

Il decreto è stato pubblicato sul sito del Ministero dell’interno con valore di notifica a tutti gli effetti di legge, unitamente all’elenco dei progetti autorizzati alla prosecuzione, al seguente link Decreto n. 55714 del 24 dicembre 2024 – Approvati i progetti in scadenza al 31.12.2024 categoria ORDINARI e MSNA, di cui agli allegati elenchi (All. 1, 2) | Ministero dell‘Interno.


Inoltre, a fronte delle numerose istanze pervenute, è stato concordato con il Ministero dell’interno una sospensiva della disposizione del nuovo Manuale Unico di rendicontazione SAI che rende inammissibili i costi degli interessi passivi bancari, anche se maturati su conto dedicato, a fronte dell’introduzione della possibilità di richiedere un anticipo del 5% del finanziamento annuale.
Pertanto, al fine di consentire ai progetti la riorganizzazione della gestione finanziaria, viene prorogato al 31 marzo 2025 il termine di entrata in vigore dell’inammissibilità degli interessi passivi bancari, di cui all’ultimo punto del paragrafo 1.3 “Costi inammissibili”, e, conseguentemente, rimane sospesa alla stessa data l’applicabilità del paragrafo 1.4 riferito alla “Richiesta dell’anticipo” – pagina 8 del Manuale.
Il nuovo Manuale unico di rendicontazione è possibile consultarlo online.
 
Salvo l’eccezione sopra rappresentata, l’entrata in vigore del nuovo Manuale Unico di rendicontazione è prevista a partire dal 1° gennaio 2025.

Infine, relativamente alle progettualità territoriali destinate all’accoglienza prioritaria dei cittadini ucraini titolari di protezione temporanea, si informa che il Ministero dell’interno adotterà i decreti di finanziamento non appena sarà emanata la norma attributiva del relativo potere, senza soluzione di continuità delle attività di accoglienza.