Toponomastica stradale. Competenze della Giunta Comunale e del Prefetto. Un parere del Consiglio di Stato

Pubblichiamo il parere del Consiglio di Stato, sezione I, 7 gennaio 2025, n. 4 – Pres. Garofoli, Est. De Miro.

Da una lettura sistematica del quadro normativo vigente – legge 23 giugno 1927, n. 1188; legge 24 dicembre 1954, n. 1228; decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 – si desume che il comune è l’esclusivo titolare della funzione amministrativa di toponomastica, mentre il prefetto è chiamato a rilasciare o meno l’autorizzazione basandosi su ragioni di tutela dell’ordine pubblico o esigenze di regolarità anagrafica. Ne consegue che il corretto procedimento per l’intitolazione di nuove strade si articola in due fasi, la prima delle quali consta della delibera di giunta comunale e, la seconda, del nulla osta del Prefetto, di guisa che, in assenza di una preventiva deliberazione di giunta non vi sarebbe alcuna ipotesi di intitolazione da sottoporre al vaglio prefettizio.