Il Decreto-legge “Ambiente”: corsia rapida per i progetti Fer strategici

Pubblichiamo il Decreto Ambiente (decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153) che introduce disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell’economia circolare, l’attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e di dissesto idrogeologico, in Gazzetta Ufficiale n. 244 del 17 ottobre, è entrato in vigore il 18 ottobre 2024 ed è ora atteso all’esame del Parlamento per la conversione in legge.

Valutazioni ambientali

Il decreto-legge è composto da 12 articoli. Le disposizioni urgenti in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali sono contenute nell’articolo 1.  Viene introdotta una “corsia veloce” per progetti di preminente interesse strategico nazionale, privilegiando l’affidabilità, la sostenibilità tecnico-economica, il contributo agli obiettivi PNIEC, l’attuazione di investimenti PNRR e la valorizzazione dell’esistente.

Economia circolare

Per quanto riguarda l’economia circolare, ulteriori disposizioni urgenti sono previste nell’art. 4, mentre l’art. 5 introduce misure urgenti per la promozione di politiche di sostenibilità ed economia circolare nell’ambito della realizzazione degli interventi infrastrutturali. È previsto il rafforzamento della cura e della manutenzione del paesaggio e del verde pubblico, incrementando la rappresentanza dell’Albo dei Gestori Ambientali e introducendo una semplificazione nell’individuazione del Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti delle piccole imprese.

Gestione della crisi idrica

In merito alle misure urgenti per la gestione della crisi idrica (art. 3), la tutela della risorsa idrica e la corretta gestione delle acque, è introdotta la definizione di “acque affinate”, che possono contribuire al ravvenamento o accrescimento dei corpi idrici sotterranei.

Mitigazione del dissesto idrogeologico

Sul dissesto idrogeologico, segnaliamo gli articoli 8 (disposizioni per il censimento e il monitoraggio degli interventi in materia di difesa del suolo) e 9 (programmazione e finanziamento degli interventi affidati ai Commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico). Le novità sono una maggiore interoperabilità tra le banche dati esistenti, il rafforzando dei poteri dei Presidenti di Regione in qualità di Commissari, misure per l’efficiente gestione delle risorse assegnate.