L’Anac ha dato chiarimenti in merito all’utilizzo del criterio del minor prezzo nelle procedure di aggiudicazione di lavori sopra soglia.
Il ricorso al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, si pone come obbligatorio per le stazioni appaltanti nel caso di lavori caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o con carattere innovativo, nonché per gli affidamenti in caso di dialogo competitivo e di partenariato per l’innovazione, e per gli affidamenti di appalto integrato. L’impossibilità del ricorso al criterio del minor prezzo relativamente a tali affidamenti è esteso agli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria. Questo secondo l’articolo 108 del nuovo Codice dei contratti pubblici.
L’utilizzo del criterio del prezzo più basso non è di per sé escluso per tutti gli appalti di lavori sopra soglia. Il ricorso al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglio rapporto qualità/presso è comunque suggerito in tutti i casi in cui risulti utile e conforme all’interesse della stazione appaltante la valorizzazione di aspetti qualitativi, ambientali o sociali connessi all’oggetto del contratto non esaustivamente assicurati dalle specifiche tecniche, dai requisiti e dalle modalità di esecuzione delle prestazioni così come concepite e strutturate nei documenti progettuali a base di gara.